contratto di assunzione
verifica della lettera di assunzione
ATTESO IL DECRETO RISTORO BIS: NOVITA' SUL FRONTE CASSA INTEGRAZIONE
PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO RISTORO
FIRMATO IL NUOVO DPCM, NUOVE RESTRIZIONI IN VIGORE DAL 26 Ottobre al 24 Novembre 2020
NUOVE REGOLE PER COLF E BADANTI DAL 01/10/2020
RIFORMA FORNERO E LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
L’articolo 1 della riforma del lavoro, legge 92/2012, introduce ai commi 37-41 un nuovo trattamento giuridico per i licenziamenti individuali per ragioni economiche.
DIMISSIONI
La riforma del lavoro entrata in vigore il 18 Luglio 2012 introduce delle novità pensate per scoraggiare la pratica delle dimissioni in bianco - articolo 4 della legge n. 92/2012.
RIFORMA FORNERO E TEMPO DETERMINATO
La riforma fornero ha modificato l'intervallo di tempo tra un contratto a termine e il successivo; la vecchia disciplina prevedeva che il contratto a termine potesse essere rinnovato un numero indefinito di volte, nel limite di un arco temporale di 36 mesi.
CHIUSURA ESTIVA
Il servizio di consulenza si fermerà nel periodo estivo dal 04/082012 e riprenderà il 27/08/2012. Torneremo con tutte le novità della riforma Fornero.
IMU
Un emendamento al decreto legge fiscale prevede che per l’anno 2012 il pagamento della prima rata dell’imposta municipale IMU sarà effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura
Certificato di malattia
Il datore di lavoro del settore privato non può più chiedere al dipendente l’invio della copia cartacea del certificato di malattia, ma dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri
Donazione Sangue
Detrazioni per familiari a carico
La disoccupazione ordinaria spetta
Accolta la richiesta dei Consulenti del Lavoro in tema di cassa integrazione covid. Differito al 30/06/2021 il termine di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale con causale covid 19, scaduti tra il 01 Gennaio ed il 31 Marzo 2021.
La più importante novità attesa dai datori di lavoro in tema di cassa integrazione pare essere finalmente arrivata. La platea dei lavoratori per i quali è possibile fruire del trattamento di integrazione salariale con causale covid 19 si estende oltre la vecchia data limite del 13 Luglio, comprendendo tutti coloro i quali risultano in forze alla data del 29 Ottobre scorso.
Altra previsione è la rimessione in termini per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'epidemia Covid-19 e dei modelli SR41 volti al pagamento diretto da parte dell'INPS in scadenza nel periodo tra il 1 e il 30 Settembre 2020, scadenza prorogata al 15 Novembre 2020.
Si attende la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.
Sono state previste ulteriori 6 settimane di cassa integrazione per il periodo tra il 16/11/2020 e il 31/01/2021, a condizione che l'azienda richiedente abbia già esaurito le 18 settimane previste dal Decreto Agosto oppure che rientri in uno dei settori colpiti dalle restrizioni entrate in vigore con il DPCM del 24 Ottobre scorso. Resta ferma la verifica del calo di fatturato per la determinazione dell'entità del contributo addizionale.
Di pari passo va la proroga del divieto di licenziamento esteso al 31/01/2021, non applicabile nei casi di imprese che hanno cessato l'attività, imprese dichiarate fallite o nel caso accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto.
Per le imprese che decideranno di non avvalersi dei trattamenti di integrazione salariale, avendone usufruito nel mese di Giugno 2020, è previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 4 mesi usufruibili entro il 31/01/2021, nel limite delle ore di cassa integrazione utilizzate a Giugno.
E' altresì prevista la sospensione dei contributi relativi al mese di Novembre per i datori di lavoro dei settori interessati dal DPCM del 24 Ottobre, con scadenza prorogata al 16/03/2021, senza l'applicazione di sanzioni e interessi. E' ammesso il pagamento in un'unica soluzione o la rateizzazione in massimo 4 rate a partire dal 16/03/2021.
Tra le più importanti novità in tema lavoro, vanno citate anche le indennità previste per i lavoratori stagionali del settore turistico, sportivi dilettantistici e lavoratori con rapporto di collaborazione presso il CONI.
06 Ottobre 2020 - NUOVO CCNL COLF E BADANTI
Dal 1 Ottobre Colf e Badanti cambiano nome: il nuovo titolo con cui verranno assunti i lavoratori e le lavoratrici all'interno delle nostre case per svolgere mansioni di aiuto e assistenza di chiameranno "Assistenti familiari".
Si tratterà di una vera e propria figura professionale, collocata su due distinti piani: coloro i quali si prenderanno cura delle persone e chi invece si oocuperà della gestione della casa. Inoltre, verrà introdotta la figura dell'educatore formato. Si tratta di un lavoratore qualificato, impiegato nell'aiutare la famiglia nell'assistenza ad un componente affetto da disabilità psichica o dsa.
Novità anche sul profilo economico per gli Assistenti familiari a contatto con bambini fino ai 6 anni di età oppure in assistenza a più di una persona non autosufficiente: è prevista una indennità di importo variabile, a partire dai 100 euro. E' altresì riconosciuta una ulteriore indennità di 10 euro ai lavoratori dotati di certificazione di qualità.
Il focus è dunque sulla formazione della persona e l'attività lavorativa effetivamente svolta.
Anche le famiglie saranno incentivate a regolarizzare i propri Assistenti familiari, grazie alle agevolazioni per le assunzioni pensate per chi necessita assistenza su persone non autosufficienti e vuole rivolgersi ad una seconda badante, che possa dedicarsi loro a tempo pieno.
17 settembre 2012 - RIFORMA FORNERO E LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
31 agosto 2012 - DIMISSIONI
27 agosto 2012 - RIFORMA FORNERO E TEMPO DETERMINATO
La riforma fornero ha modificato l'intervallo di tempo tra un contratto a termine e il successivo; la vecchia disciplina prevedeva che il contratto a termine potesse essere rinnovato un numero indefinito di volte, nel limite di un arco temporale di 36 mesi.
L' unico obbligo riguardava l’intervallo di tempo che doveva trascorrere tra un contratto e il successivo, infatti era necessario che tra la scadenza di un contratto a tempo determinato ed il successivo fosse rispettato un intervallo di tempo di 10 giorni se il contratto precedente aveva durata inferiore ai 6 mesi oppure di 20 giorni se superiore ai 6 mesi.
Queste pause obbligatorie fra un contratto e l’altro sono state modificate dalla Riforma Fornero:
60 giorni per i contratti fino a sei mesi
90 giorni per i contratti più lunghi
31 luglio 2012 - CHIUSURA ESTIVA : I nostri servizi di consulenza si fermeranno dal 04/08/2012 e riprenderanno il 27/08/2012.
Torneremo con tutte le novità introdotte dalla riforma Fornero. Auguriamo a tutti i nostri visitatori buone ferire.
06 aprile 2012 - IMU: Un emendamento al decreto legge fiscale prevede che per l’anno 2012 il pagamento della prima rata dell’imposta municipale IMU
sarà effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base ( 4,0 per mille per
la prima casa e 7,6 per mille).
28 marzo 2012 - certificato di malattia:Il datore di lavoro del settore privato non può più chiedere al dipendente l’invio della copia cartacea del
certificato di malattia, ma dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi dei servizi on line disponibili sul sito
www.inps.it.
L’unica facoltà ancora riconosciuta al datore di lavoro è quella di richiedere al proprio dipendente di comunicare il numero di protocollo identificativo del
certificato inviato per via telematica dal medico.
23 marzo 2012 - Donazione sangue:In caso di donazione (gratuita) di sangue, al lavoratore spetta la giornata di riposo normalmente retribuita
purché il prelievo sia:
17 marzo 2012 - Detrazioni per familiari a carico: il Decreto Sviluppo ripristina la normativa originale: le detrazioni si riconoscono,
su richiesta del contribuente, fino a riformulazione di apposita comunicazione che dovrà avvenire ogni volta che
intervengono variazioni nelle condizioni di spettanza.
La comunicazione rimarrà valida fino a revoca e resta inteso che dovrà essere presentata in caso di variazione dei dati.
Si potrà dunque beneficiare delle detrazioni pur non avendo l’obbligo di comunicare ogni anno la nuova richiesta di
detrazione per familiari a carico.
A tal proposito si ricorda che l’attuale normativa considera fiscalmente a carico i membri della famiglia che
hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Possono essere considerati fiscalmente a carico coniuge e figli indipendentemente dal superamento di determinati
13 marzo 2012 - Disoccupazione ordinaria: L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta :
ai lavoratori licenziati o ai lavoratori che hanno presentato dimissioni per giusta causa;
ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati nè dai lavoratori nè dal datore di lavoro.
Il lavoratore per avere diritto all'indennità deve possedere i seguenti requisiti:
almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
e deve aver comunicato al Centro per l’Impiego competente la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
L’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione – percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro – per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.
L’indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo di 8 mesi, che diventano 12 se il disoccupato ha un’età pari o superiorea 50 anni.
Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.
05 marzo 2012 - Anticipazione TFR:I lavoratori con anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro di almeno 8 anni possono chiedere un'anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
29 febbraio 2012 - Le Ferie:I lavoratori hanno diritto ad un periodo minimo annuale di ferie retribuite pari a 4 settimane e tale diritto è irrinunciabile.
La legge prevede anche che il periodo minimo di ferie annuali è di 4 settimane. Ai contratti collettivi è concessa la possibilità di derogare in meglio, cioè solo aumentare il numero di giorni di ferie.
Alla contrattazione collettiva e alle parti è concessa poi la possibilità di stabilire le modalità ed il periodo di fruizione delle ferie, ma sempre entro i limiti temporali pari almeno a 2 settimane nel corso dell’anno di maturazione. Le altre due settimane restanti devono essere concesse nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
24febbraio 2012 - La tutela obbligatoria:si applica ai lavoratori dipendenti di imprenditore e non con un numero di lavoratori dipendenti non superiore a 15, oppure l'imprenditore agricolo che non supera i 5 dipendenti per ogni unità produttiva.
nel caso in cui il licenziamento venga riconosciuto illegittimo (dal giudice), cioè privo di giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro si trova nell'alternativa, di scegliere tra un obbligo primario e cioè la riassunzione, e un obbligo secondario di natura prettamente economica, consistente nel pagamento di una determinata indennità.
Se il datore di lavoro decide di pagare dovrà versare al lavoratore tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore ha prestato servizio per oltre 10 anni quest'ultimo ha diritto a 10 mensilità.
23 febbraio 2012 - art. 18 L.300/1970 - Tutela reale:In caso di licenziamento illegittimo il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (o alla indennità sostitutiva); questa norma trova applicazione solo per quei lavoratori dipendenti da:
- datori di lavoro, imprenditori e non, che nella sede, stabilimento, filiale nella quale ha avuto luogo il licenziamento, occupino più di 15 dipendenti, o più di 5 se imprenditori agricoli;
- datori di lavoro, imprenditori e non, che nell'ambito del comune nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupino più di 15 dipendenti, o più di 5 se imprenditori agricoli, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunga tali limiti;
- datori di lavoro, imprenditori e non, che comunque occupino più di 60 dipendenti;
L'obbligo di reintegra opera anche, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati dal datore di lavoro, qualora il licenziamento sia stato intimato per motivi politici, sindacali, religiosi, di razza, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basati sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali ai sensi dell'art. 15, L. n. 300/1970 e dell'art. 4, L. n. 604/1966.
Accertata l'illegittimità del licenziamento, ove trovi applicazione la tutela reale di cui all'art. 18, L. n. 300/1970, il giudice:
- ordina la reintegrazione nel posto di lavoro o, a scelta del lavoratore, il pagamento di una "indennità sostitutiva della reintegrazione" pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto, fermo il diritto al risarcimento del danno (art. 18, commi 1 e 5, L. n. 300/1970);
- condanna il datore a pagare una indennità a titolo di risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro e, in ogni caso, non inferiore a 5 mensilità di retribuzione globale di fatto (art. 18, comma 4, L. n. 300/1970).