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Notizie & Eventi

 

RIAPERTI I TERMINI PER L'INVIO DELLE DOMANDE DI CIG E SR41 SCADUTI 

ATTESO IL DECRETO RISTORO BIS: NOVITA' SUL FRONTE CASSA INTEGRAZIONE 

 

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO RISTORO 

 

FIRMATO IL NUOVO DPCM, NUOVE RESTRIZIONI IN VIGORE DAL 26 Ottobre al 24 Novembre 2020 

 

 

NUOVE REGOLE PER COLF E BADANTI DAL 01/10/2020

 

RIFORMA FORNERO E LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

L’articolo 1 della riforma del lavoro, legge 92/2012, introduce ai commi 37-41 un nuovo trattamento giuridico per i licenziamenti individuali per ragioni economiche.

  

DIMISSIONI 

La riforma del lavoro entrata in vigore il 18 Luglio 2012 introduce delle novità  pensate per scoraggiare la pratica delle dimissioni in bianco - articolo 4 della legge n. 92/2012. 

                                                                                                                                                                                      

  RIFORMA FORNERO E TEMPO DETERMINATO

La riforma fornero ha modificato l'intervallo di tempo tra un contratto a termine e il successivo; la vecchia disciplina prevedeva che il contratto a termine potesse essere rinnovato un numero indefinito di volte, nel limite di un arco temporale di 36 mesi.

                                                                                                                                                                                      

CHIUSURA ESTIVA

Il servizio di consulenza si fermerà nel periodo estivo dal 04/082012 e riprenderà il 27/08/2012. Torneremo con tutte le novità della riforma Fornero.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

IMU

Un emendamento al decreto legge fiscale prevede che per l’anno 2012 il pagamento della prima rata dell’imposta municipale IMU sarà  effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura 

Certificato di malattia

Il datore di lavoro del settore privato non può  più chiedere al dipendente l’invio della copia cartacea del certificato di malattia, ma dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri 

Donazione Sangue

In caso di donazione (gratuita) di sangue, al lavoratore spetta la giornata di riposo normalmente retribuita purché il prelievo sia:
effettuato presso centri autorizzati dal Ministero della Sanità;

Detrazioni per familiari a carico

il Decreto Sviluppo ripristina la normativa originale: le detrazioni si riconoscono,
su richiesta del contribuente, fino a riformulazione di apposita comunicazione che dovrà avvenire ogni volta che

 La disoccupazione ordinaria spetta

 ai lavoratori licenziati o ai lavoratori che hanno presentato dimissioni per giusta causa;
ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati nè dai lavoratori nè dal datore di lavoro.

 

 

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06 Maggio 2021 - RIAPERTI I TERMINI PER L'INVIO DELLE DOMANDE DI CIG E SR41 SCADUTI - Le principali novità sulla Cassa Integrazione Covid-19.  

Accolta la richiesta dei Consulenti del Lavoro in tema di cassa integrazione covid. Differito al 30/06/2021 il termine di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale con causale covid 19, scaduti tra il 01 Gennaio ed il 31 Marzo 2021. 

 

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09 Novembre 2020 - SI ATTENDE IL DECRETO RISTORO BIS - Le principali novità sulla Cassa Integrazione Covid-19.  

La più importante novità attesa dai datori di lavoro in tema di cassa integrazione pare essere finalmente arrivata. La platea dei lavoratori per i quali è possibile fruire del trattamento di integrazione salariale con causale covid 19 si estende oltre la vecchia data limite del 13 Luglio, comprendendo tutti coloro i quali risultano in forze alla data del 29 Ottobre scorso. 

Altra previsione è la rimessione in termini per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'epidemia Covid-19 e dei modelli SR41 volti al pagamento diretto da parte dell'INPS in scadenza nel periodo tra il 1 e il 30 Settembre 2020, scadenza prorogata al 15 Novembre 2020. 

Si attende la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.

 

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28 Ottobre 2020 - PUBBLICATO IL DECRETO RISTORO - Le novità sul fronte LAVORO

Sono state previste ulteriori 6 settimane di cassa integrazione per il periodo tra il 16/11/2020 e il 31/01/2021, a condizione che l'azienda richiedente abbia già esaurito le 18 settimane previste dal Decreto Agosto oppure che rientri in uno dei settori colpiti dalle restrizioni entrate in vigore con il DPCM del 24 Ottobre scorso. Resta ferma la verifica del calo di fatturato per la determinazione dell'entità del contributo addizionale. 

Di pari passo va la proroga del divieto di licenziamento esteso al 31/01/2021, non applicabile nei casi di imprese che hanno cessato l'attività, imprese dichiarate fallite o nel caso accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto. 

Per le imprese che decideranno di non avvalersi dei trattamenti di integrazione salariale, avendone usufruito nel mese di Giugno 2020, è previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 4 mesi usufruibili entro il 31/01/2021, nel limite delle ore di cassa integrazione utilizzate a Giugno.

E' altresì prevista la sospensione dei contributi relativi al mese di Novembre per i datori di lavoro dei settori interessati dal DPCM del 24 Ottobre, con scadenza prorogata al 16/03/2021, senza l'applicazione di sanzioni e interessi. E' ammesso il pagamento in un'unica soluzione o la rateizzazione in massimo 4 rate a partire dal 16/03/2021. 

Tra le più importanti novità in tema lavoro, vanno citate anche le indennità previste per i lavoratori stagionali del settore turistico, sportivi dilettantistici e lavoratori con rapporto di collaborazione presso il CONI. 

 

 

24 Ottobre 2020 - NUOVO DPCM FIRMATO DAL PRESIDENTE CONTE

Lo scorso 24 Ottobre è stato firmato il nuovo DPCM contenente misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in vigore da oggi al 24 Novembre 2020. 

 
Di seguito un breve riepilogo delle principali novità introdotte in materia di attività commerciali: 
 
- le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 05:00 alle ore 18:00. Il consumo al tavolo è permesso per un massimo di 4 persone per tavolo, fatta eccezione per i conviventi. Le strutture ricettive potranno svolgere l'attività di ristorazione senza limiti di orario, limitatamente ai propri clienti. 
Resta consentita la consegna a domicilio e l'asporto fino alle 24:00; 
 
- sono sospese le attività di piscine, palestre, centri benessere, centri termali, centri natatori, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza; 
 
- chiusura di cinema, teatri e concerti, sale giochi, sale bingo, attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso o all'aperto;
 
- vietate sagre, fiere, convegni e congressi ad eccezione di quelli svolti in modalità a distanza; 
 
- i Sindaci potranno disporre la chiusura dopo le 21:00 di piazze, strade e centri urbani soggetti ad assembramento, permettendone il transito per consentire il rientro nelle proprie abitazioni o l'accesso agli esercizi commerciali legittimamente aperti; 
 
- resta fermo l'obbligo dell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso e all'aperto, fatta eccezione per quelle situazioni in cui è garantito l'isolamento. E' fortemente raccomandato l'utilizzo delle modalità di lavoro agile e la minimizzazione degli spostamenti, in particolare con mezzi di trasporto pubblico. E' altresì raccomandato mantenere costantemente la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro nello svolgimento delle attività consentite. 
 

 

 

 

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06 Ottobre 2020 - NUOVO CCNL COLF E BADANTI

Dal 1 Ottobre Colf e Badanti cambiano nome: il nuovo titolo con cui verranno assunti i lavoratori e le lavoratrici all'interno delle nostre case per svolgere mansioni di aiuto e assistenza di chiameranno "Assistenti familiari". 

Si tratterà di una vera e propria figura professionale, collocata su due distinti piani: coloro i quali si prenderanno cura delle persone e chi invece si oocuperà della gestione della casa. Inoltre, verrà introdotta la figura dell'educatore formato. Si tratta di un lavoratore qualificato, impiegato nell'aiutare la famiglia nell'assistenza ad un componente affetto da disabilità psichica o dsa.

Novità anche sul profilo economico per gli Assistenti familiari a contatto con bambini fino ai 6 anni di età oppure in assistenza a più di una persona non autosufficiente: è prevista una indennità di importo variabile, a partire dai 100 euro. E' altresì riconosciuta una ulteriore indennità di 10 euro ai lavoratori dotati di certificazione di qualità. 

Il focus è dunque sulla formazione della persona e l'attività lavorativa effetivamente svolta. 

Anche le famiglie saranno incentivate a regolarizzare i propri Assistenti familiari, grazie alle agevolazioni per le assunzioni pensate per chi necessita assistenza su persone non autosufficienti e vuole rivolgersi ad una seconda badante, che possa dedicarsi loro a tempo pieno. 

 

 

 

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17 settembre 2012 - RIFORMA FORNERO E LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO


L’articolo 1 della riforma del lavoro, legge 92/2012, introduce ai commi 37-41 un nuovo trattamento giuridico per i
licenziamenti individuali per ragioni economiche. 
La dove il licenziamento venga considerato illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo
(c.d. licenziamento per motivi economici) in base alla nuova formaluzaione dell'art. 18 (che trova applicazione
solo per il datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti  o 5 se operante in agricoltura), non trova più
applicazione la reintegrazione nel posto  di lavoro, bensì il giudice riconosce un'indennità determinata 
tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale.
In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene
conto, oltre ai criteri quali:
anzianità del lavoratore,  numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, del comportamento e
delle condizioni delle parti, 
anche delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle
parti nell'ambito della procedura  obbligatoria  "pre-licenziamento" di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966.
Tuttavia, nella fattispecie più grave in cui il giudice accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in applicazione del disposto di cui al comma 4 può essere ordinata
la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) e riconosciuta un'indennità risarcitoria pari a un massimo di
12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
 

31 agosto 2012 - DIMISSIONI

 

La riforma del lavoro entrata in vigore il 18 Luglio 2012 introduce delle novità  pensate per scoraggiare la pratica delle dimissioni in bianco - articolo 4 della legge n. 92/2012. Pertanto perchè le dimissioni siano valide  è necessaria la convalida presso la Direzione provinciale del lavoro (DPL) nel caso di:
dimissioni della lavoratrice in gravidanza,
dimissioni della lavoratrice e lavoratore nei primi 3 anni di vita del bambino,
dimissioni della lavoratrice e lavoratore nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
 
In tutti gli altri casi di dimissioni, ci sono due possibilità:
 
A)convalida presso la DPL o Centro per l’Impiego competente;
B)dichiarazione firmata dalla lavoratrice o lavoratore, in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, inviata tramite l’UniLav al Centro per l’Impiego.

 

27 agosto 2012 - RIFORMA FORNERO E TEMPO DETERMINATO

La riforma fornero ha modificato l'intervallo di tempo tra un contratto a termine e il successivo; la vecchia disciplina prevedeva che il contratto a termine potesse essere rinnovato un numero indefinito di volte, nel limite di un arco temporale di 36 mesi.

L' unico obbligo riguardava l’intervallo di tempo che doveva trascorrere tra un contratto e il successivo, infatti era necessario che tra la scadenza di un contratto a tempo determinato ed il successivo fosse rispettato un intervallo di tempo di 10 giorni se il contratto precedente aveva durata inferiore ai 6 mesi oppure di 20 giorni se superiore ai 6 mesi.

Queste pause obbligatorie fra un contratto e l’altro sono state modificate dalla Riforma Fornero: 

60 giorni per i contratti fino a sei mesi

90 giorni per i contratti più lunghi 

31 luglio 2012 - CHIUSURA ESTIVA :  I nostri servizi di consulenza si fermeranno dal 04/08/2012 e riprenderanno il 27/08/2012.

Torneremo con tutte le novità introdotte dalla riforma Fornero. Auguriamo a tutti i  nostri visitatori buone ferire.

06 aprile 2012 - IMU: Un emendamento al decreto legge fiscale prevede che  per l’anno 2012 il pagamento della prima rata dell’imposta municipale IMU

sarà  effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base ( 4,0 per mille per

la prima casa e 7,6 per mille).

La seconda rata sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.

28 marzo 2012 - certificato di malattia:Il datore di lavoro del settore privato non può  più chiedere al dipendente l’invio della copia cartacea del

certificato di malattia, ma dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi dei servizi on line disponibili  sul sito

www.inps.it.

L’unica facoltà ancora riconosciuta al datore di lavoro è quella di richiedere al proprio dipendente di comunicare il numero di protocollo identificativo del

certificato inviato per via telematica dal medico.

23 marzo 2012 - Donazione sangue:In caso di donazione (gratuita) di sangue, al lavoratore spetta la giornata di riposo normalmente retribuita

purché il prelievo sia:

effettuato presso centri autorizzati dal Ministero della Sanità;
 
che il prelievo non sia inferiore a 250 grammi;
 
Affinché il datore di lavoro possa chiedere all’INPS il rimborso della retribuzione corrisposta è necessario che il dipendente si faccia rilasciare, dal medico
 
che ha effettuato il prelievo, un certificato su carta intestata del centro presso il quale è stato fatto il prelievo dal quale risultino i dati anagrafici del
 
donatore, gli estremi di un documento di riconoscimento, data e ora del prelievo, quantitativo prelevato.

17 marzo 2012 - Detrazioni per familiari a carico: il Decreto Sviluppo ripristina la normativa originale: le detrazioni si riconoscono,

su richiesta del contribuente, fino a riformulazione di apposita comunicazione che dovrà avvenire ogni volta che

intervengono variazioni nelle condizioni di spettanza.

La comunicazione rimarrà valida fino a revoca  e resta inteso che dovrà essere presentata in caso di variazione dei dati.

Si potrà dunque beneficiare delle detrazioni pur non avendo l’obbligo di comunicare ogni anno la nuova richiesta di

detrazione per familiari a carico.

A tal proposito si ricorda che l’attuale normativa considera fiscalmente a carico i membri della famiglia che  

hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Possono essere considerati fiscalmente a carico coniuge e figli indipendentemente dal superamento di determinati

13 marzo 2012 - Disoccupazione ordinaria: L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta :

ai lavoratori licenziati o ai lavoratori che hanno presentato dimissioni per giusta causa;

ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati nè dai lavoratori nè dal datore di lavoro.

Il lavoratore per avere diritto all'indennità deve possedere i  seguenti requisiti:

almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;

almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;

e deve aver comunicato al  Centro per l’Impiego competente la propria  disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione – percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro – per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.

L’indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo di 8 mesi, che diventano 12 se il disoccupato ha un’età pari o superiorea 50  anni.

Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.

05 marzo 2012 - Anticipazione TFR:I lavoratori con anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro di almeno 8 anni possono chiedere un'anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

 
La richiesta è giustificata da :  
1.  acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e per i figli (art. 2120, comma 8, lett. b), cod. civ.);
2.  spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (art. 2120, comma 8, lett. a), cod. civ.); 
3.  spese durante l'astensione facoltativa per maternità (art. 7, comma 1, L. n. 53/2000);
4.  spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua (art. 7, comma 1, L. n. 53/2000). 
 
Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tali richieste nei limiti del 10% dei dipendenti con almeno 8 anni di anzianità e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto.  La contrattazione collettiva può prevedere condizioni di miglior favore.

 

 29 febbraio 2012 - Le Ferie:I  lavoratori hanno diritto ad un periodo minimo annuale di ferie retribuite pari a 4 settimane  e tale diritto è irrinunciabile.
La legge prevede anche che il periodo minimo di ferie annuali è di 4 settimane. Ai contratti collettivi è concessa la possibilità di  derogare in meglio, cioè solo aumentare il numero di giorni di ferie.
Alla contrattazione collettiva e alle parti è concessa poi la possibilità di stabilire le modalità ed il periodo di fruizione delle ferie, ma sempre entro i limiti temporali pari almeno a  2 settimane nel corso dell’anno di maturazione. Le altre due settimane restanti devono essere concesse nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

 

24febbraio 2012 - La tutela obbligatoria:si applica ai lavoratori dipendenti di  imprenditore  e non  con un numero di lavoratori dipendenti non superiore a 15, oppure l'imprenditore agricolo che non supera i 5 dipendenti per ogni unità produttiva.

nel caso in cui il licenziamento venga riconosciuto illegittimo (dal giudice), cioè privo di giusta causa o giustificato motivo,  il datore di lavoro si trova nell'alternativa,  di scegliere tra un obbligo primario e cioè la riassunzione, e un obbligo secondario di natura prettamente economica, consistente nel pagamento di una determinata indennità.

Se il datore di lavoro decide di pagare dovrà versare al lavoratore tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore ha prestato servizio per oltre 10 anni quest'ultimo ha diritto a 10 mensilità.

 

23 febbraio 2012 - art. 18 L.300/1970 - Tutela reale:In caso di licenziamento illegittimo il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (o alla indennità sostitutiva);  questa norma trova applicazione solo per quei  lavoratori dipendenti da: 

- datori di lavoro, imprenditori e non, che nella sede, stabilimento, filiale nella quale ha avuto luogo il licenziamento, occupino più di 15 dipendenti, o più di 5 se imprenditori agricoli; 

- datori di lavoro, imprenditori e non, che nell'ambito del comune nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupino più di 15 dipendenti, o più di 5 se imprenditori agricoli, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunga tali limiti; 

- datori di lavoro, imprenditori e non, che comunque occupino più di 60 dipendenti; 

L'obbligo di reintegra  opera anche,  indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati dal datore di lavoro,  qualora il licenziamento sia stato intimato per motivi politici, sindacali, religiosi, di razza, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basati sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali ai sensi dell'art. 15, L. n. 300/1970 e dell'art. 4, L. n. 604/1966. 

Accertata l'illegittimità del licenziamento, ove trovi applicazione la tutela reale di cui all'art. 18, L. n. 300/1970, il giudice: 

- ordina la reintegrazione nel posto di lavoro o, a scelta del lavoratore, il pagamento di una "indennità sostitutiva della reintegrazione" pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto, fermo il diritto al risarcimento del danno (art. 18, commi 1 e 5, L. n. 300/1970); 

- condanna il datore a pagare una indennità a titolo di risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro e, in ogni caso, non inferiore a 5 mensilità di retribuzione globale di fatto (art. 18, comma 4, L. n. 300/1970).